Statuto

Articolo 1. Nome e Indirizzo

Ai sensi del Decreto legislativo 117/2017, (da qui in avanti “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata  “Architecta – Società Italiana di Architettura dell’Informazione associazione di promozione sociale”, in sigla “Architecta – Società Italiana di Architettura dell’Informazione APS”, di seguito indicata anche come “Associazione”. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” sarà integrata automaticamente nella denominazione sociale. Fino all’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l’Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

1.1. Indirizzo e durata

Architecta è un’Associazione senza scopo di lucro costituita in Italia. L’Associazione ha sede attualmente in Trento, loc. Passo Cimirlo, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante e previa delibera del Consiglio Direttivo. Tale sede potrà essere trasferita su decisione unanime del Consiglio Direttivo, senza comportare modifica statutaria. La rappresentanza legale è devoluta al Presidente del Consiglio Direttivo. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2. Finalità, attività e obiettivi

2.1 Finalità, attività e obiettivi

L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale. Come da atto Costitutivo del 12 febbraio 2009 l’Associazione si propone di svolgere attività nei confronti dei Soci, loro familiari o terzi nei settori della promozione culturale così come esposti nei punti successivi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuativo delle attività di interesse generale previste dall’Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 e riportate di seguito;

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in:

  1. Promuovere la cultura e la disciplina della progettazione degli ambienti informativi condivisi, dell’architettura dell’informazione, della progettazione dell’esperienza utente (Experience Design).
  2. Fornire occasioni, infrastrutture, strumenti per favorire la comunicazione e la collaborazione nell’ambito della Comunità Nazionale e Internazionale.
  3. Promuovere l’eccellenza nei campi menzionati ai punti precedenti e costruire ponti tra le discipline e le organizzazioni legate al tema della progettazione, dell’architettura dell’informazione e della progettazione dell’esperienza utente.
  4. Presentare l’esperienza e la conoscenza dei Soci al pubblico e ad altri soggetti esterni all’Associazione. L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente e potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale.

A tal fine l’Associazione potrà utilizzare tutti gli strumenti previsti dalla normativa, utili al raggiungimento dello scopo sociale attraverso la collaborazione con altri Enti del territorio, Istituzioni, imprese e Associazioni anche attraverso la stipula di convenzioni, accordi e quant’altro previsto dalla normativa.

2.2 Attività diverse

Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l’associazione può svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d’interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell’assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

Articolo 3. Restrizioni e non discriminazione

3.1 Assenza scopo di lucro

L’Associazione non ha scopo di lucro e opera esclusivamente per fini di promozione culturale e di     solidarietà sociale. Nessun membro dell’associazione avrà alcun diritto o interesse nella proprietà dell’associazione medesima. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive, gratuite e tutti gli associati possono esservi nominati.

3.2 Non-discriminazione

I membri dei vari organi dell’associazione sono ammessi o scelti in modo non discriminatorio rispetto a razza, colore, nazionalità, sesso, religione, età, disabilità, opinioni politiche, orientamento sessuale e coniugale o stato di famiglia. Chiunque potrà presentare domanda per essere ammesso all’Associazione, ed è espressamente vietato la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i Soci, maggiorenni d’età avranno il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Articolo 4. Bilancio e rendiconti

4.1 Bilancio e rendiconti

Gli esercizi sociali iniziano il 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno,  con la chiusura dell’esercizio è redatto il bilancio ai sensi degli articoli 13 e 87 del  D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione, lo stesso è predisposto dall’organo di amministrazione dalla figura del Tesoriere e approvato dall’assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il termine sopra potrà essere prorogato ma non oltre il 30 giugno di  ogni anno, per particolari motivi o urgenze che devono essere giustificate all’Assemblea dei Soci in sede di approvazione. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

4.2 Bilancio sociale

E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017. (inserito articolo 14)

Articolo 5. I Soci

5.1 Requisiti di appartenenza

All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto.L’adesione all’associazione è permessa alle persone fisiche o giuridiche (imprese, enti, associazioni, istituzioni) interessate all’architettura dell’informazione e la progettazione dell’esperienza utente. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale. La persona giuridica che desidera iscriversi ad Architecta potrà delegare una sola persona a rappresentarla. La delega deve contenere i dati del delegante (rappresentante legale della società, Ente , Associazione o Istituzione regolarmente iscritta) e i dati del delegato, Il Consiglio Direttivo nell’analizzare le domande di iscrizione potrà, con dovuta motivazione, respingere la candidatura. Il respingimento motivato va comunicato alla parte. La stessa ha tempo 15 giorni, dal ricevimento della comunicazione, per fornire motivazioni o giustificazioni. Trascorso tale termine il respingimento è definitivo. L’accettazione a Socio verrà comunicata a mezzo mail, fax, o altri mezzi idonei a dimostrare l’avvenuta comunicazione. Dalla data di accettazione il Socio sarà iscritto nel registro dei Soci e riceve la qualifica di Socio.

Il Socio ammesso dovrà attenersi al presente statuto, ai regolamenti dell’Associazione e a quanto deliberato dal C.D. e mantenere un comportamento di rispetto nei confronti degli altri iscritti. Il numero degli aderenti è illimitato. Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Possono diventare soci dell’Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. È prevista la possibilità che vi siano soci minori d’età. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci. L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.

5.2 Soci fondatori

Sono soci fondatori dell’Associazione: Dario Betti, Alberto Mucignat, Emanuele Quintarelli, Andrea Resmini, Luca Rosati. I soci fondatori hanno diritto al voto in assemblea e non sono tenuti al versamento delle quote associative.

5.3 Rimozione dei membri

Il Consiglio Direttivo provvede all’esclusione del Socio per comportamento contrastante con gli scopi Sociali o per persistenti violazioni degli obblighi statutari o di regolamento se in vigore. Contro il provvedimento scritto, che deve essere motivato, il Socio può proporre appello, mediante apposita istanza, che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestare il ricevimento, entro 15 giorni da quando egli viene a conoscenza del provvedimento. Nello stesso devono essere riportati all’associato gli addebiti che gli vengono mossi. L’assemblea dei soci dovrà essere convocata entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine per l’appello, nel rispetto di quanto previsto nell’articolo 9, per deliberare l’esclusione del Socio. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea.

5.4 Dimissioni

Ogni membro può dimettersi, presentando una comunicazione scritta al Consiglio.  Il recesso ha effetto immediato. Le dimissioni non esonerano il socio dal versamento di eventuali arretrati non versati all’associazione.

5.6 Diritti e doveri degli associati

I Soci hanno gli stessi diritti e stessi doveri. Gli associati hanno il diritto di:

  • partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
  • essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;
  • esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art.8, c.5, del presente Statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

  • adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
  • rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  • versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6. Quote

6.1 Quote

Le quote annuali sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

6.2 Rimborsi

Un socio che si dimetta dall’Associazione prima dello scadere dell’anno solare non ha diritto al rimborso delle quote. La quota associativa inoltre è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. Le stesse non sono rivalutabili.

Articolo 7. Organi dell’associazione

7.1 Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei Soci
  • il Consiglio Direttivo (Il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere)
  • il Presidente
  • il Comitato Consultivo
  • l’Organo di controllo, laddove eletto
  • Il Revisore dei conti, laddove eletto

Articolo 8. Assemblee e requisiti di voto

8.1 Assemblea.

L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità con la legge e al presente statuto, obbligano tutti i Soci. L’Assemblea è il massimo organo deliberante e può essere ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea ordinaria.
È compito dell’Assemblea ordinaria:

  • approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Tesoriere;
  • approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  • approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Tesoriere;
  • determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e del Comitato Consuntivo;
  • eleggere e revocare il Presidente dell’Associazione;
  • eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 30 del Codice del Terzo settore;
  • eleggere e revocare l’organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 31 del Codice del Terzo settore; 
  • decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
  • approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
  • deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
  • deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L’assemblea straordinaria.
È compito dell’Assemblea straordinaria:

  • deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  • deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione
  • delibera sulle spese di straordinaria amministrazione e qualsiasi altra deliberazione diversa da quanto stabilito per l’assemblea Ordinaria.

8.2 Convocazione delle Assemblee.

Le convocazioni del Consiglio e le assemblee dei Soci sono convocate dal Presidente o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante una comunicazione ai Soci. Questa comunicazione può anche avvenire attraverso posta elettronica, pec, fax, attraverso la pubblicazione nei social network e sito internet istituzionale. Dovrà avvenire con più di 7 (sette) giorni di anticipo. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’Assemblea può essere convocata in seconda convocazione purché siano trascorse 24 (ventiquattro) ore dalla prima convocazione. Un’assemblea può essere richiesta da un quarto dei Soci. Il Presidente che riceve la richiesta di convocazione dell’Assemblea controfirmata da un quarto dei Soci ordinari è tenuto a convocare l’Assemblea dei Soci entro 15 giorni dalla ricezione della convocazione. L’assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. Le assemblee possono essere tenute sia in presenza fisica che in videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione, prima dello scadere del mandato del Consiglio.

Verrà scelta dal Consiglio la modalità che garantirà la partecipazione del numero  maggiore di Soci, garantendo a tutti i convenuti la possibilità di esprimersi e votare liberamente. È compito del Consiglio tenere il verbale delle assemblee dei soci e divulgarlo ai soci entro sette giorni solari dal termine di ogni assemblea.

8.3 Deleghe

Gli Associati possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega  scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe. Gli enti e le Aziende voteranno tramite il loro rappresentante legale o delegato. Per le votazioni vale il principio del voto singolo.

8.4 Quorum e requisiti per le votazioni

In prima convocazione per deliberare è necessaria la metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, per deliberare basta la metà più uno dei presenti aventi diritto al voto. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

8.5 Regole di voto

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati,sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. E’ esclusa la partecipazione del minore all’elettorato passivo. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. 

Articolo 9. Consiglio Direttivo

9.1 Consiglio Direttivo

Il Consiglio è l’organo di rappresentanza dell’Associazione e gestisce le attività ordinarie e straordinarie. Tutti coloro che sono in regola con la quota annuale, possono essere eletti ad un organo amministrativo dell’Associazione.

9.2 Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre soci a un massimo di nove. Al suo interno deve necessariamente comprendere un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere. I Consiglieri sono eletti tra i soci ordinari e fondatori.

9.3 Nomina e durata in carica

La composizione del Consiglio direttivo avviene secondo quanto previsto dal regolamento sulle votazioni approvato dall’Assemblea e lo stesso non potrà avere un numero di componenti inferiore a tre. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. Per la candidatura potranno essere presentate liste aggregate (voto di lista) o in alternativa prevedere la candidatura di singole persone. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l’iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Presidente provvede a inviare una comunicazione in merito alla composizione del nuovo Consiglio Direttivo ai soci entro il settimo giorno dalla sua elezione.

Il Consiglio direttivo resta in carica per la durata di due anni dalla data dell’elezione e distribuisce al proprio interno, con regolare votazione, le cariche elettive.

9.4 Cause di decadenza e posti vacanti

La carica di Consigliere si perde per: 

  • dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  • revoca da parte dell’Assemblea ordinaria;
  • sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.9, c.3, del presente Statuto;
  • perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.5, c.3 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi sopra riportati, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di dimissioni della maggioranza del C.D. l’intero Consiglio direttivo decade. Sarà cura del C.D. uscente informare i Soci e indire entro 30 giorni le elezioni del nuovo Organo. Nel contempo i membri superstiti dovranno gestire l’Associazione nell’ordinaria amministrazione.

9.5 Compensi

Nessuna carica viene retribuita; è ammesso il solo rimborso delle spese realmente sostenute a fronte di documentazione che le comprovi. I consiglieri non ricevono alcun compenso per i loro servizi in seno al Consiglio.

9.6 Esecuzione dell’acquisto di mezzi di trasporto, mutui, e contratti

Il Consiglio è l’unico organo atto a stipulare contratti tramite la firma del Presidente. Altri membri del Consiglio direttivo non potranno stipulare contratti o rappresentare l’Associazione a meno che non vi sia delega da parte del C.D. Per la stipula di mutui o atti di gravosi economicamente sarà d’obbligo la convocazione dell’assemblea Straordinaria dei Soci.

Articolo 10. Cariche del Consiglio Direttivo

10.1 Presidente

Il Presidente rappresenta l’Associazione nelle sedi legale e amministrativa. Lo stesso presiede il Consiglio Direttivo.

10.2 Vicepresidente

Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

10.3 Tesoriere

Il Tesoriere amministra i fondi dell’Associazione, presenta un rendiconto al Consiglio Direttivo e un bilancio annuale all’Assemblea entro i primi quattro mesi dal termine dell’esercizio. Egli può aprire conti correnti, investire fondi con il consenso del Consiglio Direttivo, gestire il bilancio delle iniziative dell’Associazione. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’Associazione, tenere i contatti con le Banche, fare i prelevamenti e versamenti. Il Tesoriere dovrà provvedere a fornire in ogni assemblea un veritiero e accurato rendiconto delle operazioni finanziarie dell’associazione ed è tenuto a fornire le relazioni di volta in volta ove richiesto dal Consiglio della sue attività e la situazione finanziaria dell’Associazione. Tutti i fondi ricevuti dal Tesoriere devono essere immediatamente trasferiti in un deposito designato dal Consiglio.

L’attività di segreteria viene gestita dai membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 11. Comitati

11.1 Comitato consultivo

Il comitato consultivo è un comitato permanente dell’associazione, destinato a fornire consulenza e feedback al Consiglio e all’assemblea dei soci. I membri del Comitato Consultivo sono per diritto gli ex Presidenti che hanno portato a termine il mandato biennale e i Soci Fondatori. Il comitato può esprimere pareri e consigliare, ma il parere non potrà essere vincolante per il Consiglio. I componenti del Comitato devono essere Soci. Il loro parere potrà essere richiesto e ottenuto sotto qualsiasi forma (scritta o verbale). Gli stessi non hanno responsabilità circa eventuali decisioni prese, a seguito di loro espressione, dal C.D. Ogni componente del Comitato consultivo può dimettersi dal Comitato stesso tramite comunicazione scritta al Consiglio Direttivo in carica che provvede a darne comunicazione a tutti i Soci. I membri del Comitato Consultivo non possono contemporaneamente far parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 12. L’Organo di controllo

12.1 L’Organo di controllo

Qualora i ricavi dell’Associazione superino i limiti indicati dall’articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l’Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. 

Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.

I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L’Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l’Organo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Inoltre, l’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 13. Revisore legale dei conti

13.1 Revisore legale dei conti

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 D. Lgs 117/2017, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l’Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell’organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere il Revisore legale dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 14. Assenza scopo di lucro e divieto di distribuzione

14.1 Assenza scopo di lucro

Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

14.2 Divieto distribuzione

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 15. Modalità di scioglimento e devoluzione patrimonio

15.1 Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione avviene su richiesta dell’Assemblea o su proposta del Consiglio Direttivo da sottoporre all’Assemblea dei Soci che potranno approvare nei modi e termini stabiliti dal presente statuto. Ogni decisione di scioglimento proposto dal C.D. deve essere motivato all’Assemblea.

15.2  Devoluzione patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore. L’Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Articolo 16. Regole

16.1 Norme e linee guida

Il Consiglio Direttivo definisce il regolamento interno e linee guida che siano coerenti con il presente Statuto per le politiche, le procedure e programmi dell’associazione. Questo dovrà essere poi approvato dall’Assemblea nei modi e termini previsti dal presente Statuto.

16.2 Libri e scritture

L’associazione manterrà presso uno dei membri del Consiglio Direttivo  in carica i libri corretti e completi con le registrazioni contabili delle attività, delle operazioni dell’associazione, il registro dei soci e gli indirizzi di posta elettronica attraverso i quali i soci, con un consenso esplicito, possono essere contattati per le comunicazioni dell’associazione. Verranno inoltre redatti verbali dei lavori del Consiglio, del Comitato consultivo e delle assemblee dei soci.

I libri e le scritture tenute, potranno essere messe a disposizione dei soci per la consultazione, presso la sede su richiesta. Il C.D. si riserva di regolare l’accesso ai libri dei Soci.

Articolo 17. Modifiche e interpretazione

17.1 Modifiche statutarie

Questo regolamento può essere modificato con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto, in prima convocazione, e della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, in seconda convocazione.

17.2 Interpretazione dello Statuto

In caso di ambiguità o controversie nell’interpretazione del presente Statuto, tali ambiguità o controversie saranno risolte a maggioranza degli aventi diritto al voto, in prima convocazione, e della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, in seconda convocazione.

17.3 Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Torna in alto